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Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 14/02/1991 (Rv. 470923 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maturità - Ammissibilità della azione | Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470923-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maturità - Ammissibilità della azione

Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ai sensi del primo comma dell'art. 274 cod. civ. (come modificato dall'art. 117 della legge 19 maggio 1975 n. 151), non occorre aver riguardo alla sua "fondatezza", ma basta che essa appaia "giustificata", nel senso che ricorrano (specifiche) circostanze le quali, pur senza rilevare un fondamento dell'azione, e cioè un certo grado di probabilità del rapporto di filiazione, siano sufficienti a sorreggere il convincimento che nel rapporto possa essersi verificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)