Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 17/02/1996 (Rv. 495888 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento preliminare - Ammissibilità dell'azione - Prove - Limiti di sufficienza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale il procedimento preliminare (art. 274 cod.civ.) deve essere condotto nel rispetto dei limiti di cognizione e delle finalità sue proprie (quali l'accertamento della sussistenza di "specifiche circostanze" tali da far apparire giustificata l'azione), in guisa che l'ammissibilità dell'azione va negata soltanto quando, in mancanza di qualunque serio e concreto elemento che possa porsi in relazione con l'assunto concepimento del figlio naturale, essa non presenti alcuna apprezzabile possibilità di un esito positivo. Infatti la pronuncia autorizzativa dell'azione non postula l'acquisizione di elementi forniti di un grado elevato di efficacia probatoria, tali da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)