Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 27/02/1996 (Rv. 496037 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Fase preliminare - Funzione - Dichiarazione di inammissibilità dell'azione - Presupposti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di accertamento giudiziale della paternità o maternità naturale, peculiare funzione della fase preliminare delineata dall'art. 274 cod.civ., pur dopo le modifiche introdotte dalla legge di riforma del diritto di famiglia con la sostituzione dell'espressione "specifiche circostanze" al termine "indizi", non è quella di accertare la paternità, ma di riscontrare un eventuale fumus boni iuris circa la sua esistenza, con riferimento alle circostanze che la parte ricorrente deduca ed alle presunzioni ed elementi che facciano apparire verosimile il rapporto di filiazione. Ne consegue che il procedimento preliminare deve essere condotto nel rispetto dei limiti di cognizione e delle finalità sue proprie, in guisa che l'ammissibilità dell'azione va negata soltanto quando, in mancanza di qualunque serio e concreto elemento che possa porsi in relazione con l'assunto concepimento del figlio naturale, essa non presenti alcuna apprezzabile possibilità di un esito positivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)