Sez. L, Sentenza n. 5062 del 30/05/1990 (Rv. 467482 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE PROMOZIONI SICCOME RIMESSE AL GIUDIZIO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE PROMOZIONI SICCOME RIMESSE AL GIUDIZIO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il diritto soggettivo del lavoratore ad essere promosso ad una categoria, o grado o classe, superiore si configura allorquando la disciplina del rapporto di lavoro garantisca l'avanzamento come effetto immediato e diretto di determinati presupposti di fatto, di cui sia accertata l'esistenza, prescindendo da ogni indagine valutativa del datore di lavoro. Pertanto, nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva in tema di promozioni (nella specie, art. 43 C.C.n.L. 23 luglio 1976 ed art. 95 del successivo contratto 18 aprile 1980 per i dipendenti delle aziende di credito) rimetta il giudizio di merito, sulle attitudini e sulle capacità professionali, esclusivamente al datore di lavoro, il giudice, che non può sostituirsi ad esso, può sindacarne l'operato solo se la mancata promozione sia espressione di deliberata violazione delle norme di buona fede e correttezza che devono presiedere allo svolgimento del rapporto di lavoro. (V 2359/86, mass n 445484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 43, Contr. Coll. 18/04/1980 num. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)