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Sez. L, Sentenza n. 8350 del 26/05/2003 (Rv. 563584 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI | Diritto soggettivo del lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Previsione contrattuale - Giudizio esclusivo del datore di lavoro - Controllo giudiziale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a lavoratori di aziende di credito.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563584-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI

Il diritto soggettivo del lavoratore ad essere promosso ad una Categoria (o grado o classe) superiore si configura allorquando la disciplina del rapporto di lavoro garantisca l'avanzamento come effetto immediato e diretto di determinati presupposti di fatto, di cui sia accertata l'esistenza, prescindendo da ogni indagine valutativa del datore di lavoro. Pertanto, nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva in tema di promozioni (nella specie, artt. 105 e 107 c.c.n.l. del 1990, confermati dagli artt. 113 e 115 del ccnl 1994 per i dipendenti delle aziende di credito) rimetta il giudizio di merito, sulle attitudini e sulle capacità professionali, esclusivamente al datore di lavoro, il giudice, nel rispetto della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., non può sostituirsi ad esso, potendo sindacarne l'operato solo se la mancata promozione sia espressione di deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che devono presiedere allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)