Sez. L, Sentenza n. 2359 del 04/04/1986 (Rv. 445484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO AD ESSERE PROMOSSO ALLA CATEGORIA, GRADO O CLASSE SUPERIORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO AD ESSERE PROMOSSO ALLA CATEGORIA, GRADO O CLASSE SUPERIORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il diritto soggettivo del lavoratore ad essere promosso a categoria, grado o classe superiore è configurabile allorquando la disciplina del rapporto di lavoro garantisca l'avanzamento in carriera come effetto diretto ed immediato di determinati presupposti di fatto, di cui sia stata accertata l'esistenza, indipendentemente da ogni indagine valutativa del datore di lavoro, cui sono imposti determinati doveri (da assolvere secondo il principio generale dell'Obbligo di correttezza e buona fede) in relazione ai procedimenti da adottare per l'avanzamento dei dipendenti. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto sussistente uno dei casi di "esclusione dalla scelta" previsti dall'art. 24, n. 53, del C.C.n.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'ENEL). (Conf 986/85, mass n 439134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)