Sez. U, Sentenza n. 1035 del 24/03/1976 (Rv. 379695 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il principio della limitazione oggettiva della nullita dell'atto, contenuto nell'art 159, comma secondo, cod proc civ, e applicabile anche quando si e in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di Atti distinti l'uno dall'altro, cioe di attivita continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi. In particolare, se una parte dell'attivita di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perche svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attivita non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza (che pertanto non puo dirsi direttamente influenzata da essa), la rilevata indipendenza impedisce che il vizio si comunichi e costituisce causa giustificativa della limitazione della Rilevanza della nullita. L'affermazione o la esclusione di tale nesso di dipendenza Forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, essendo intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed e percio insindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)