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Sez. 2, Sentenza n. 10500 del 07/12/1994 (Rv. 489073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Materiale fotografico e documentario acquisito al di fuori del contradditorio - Utilizzazione da parte del consulente - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del mezzo di impugnazione. .
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica, causata dall'utilizzazione da parte del consulente di materiale fotografico e documentario acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia influito sulla decisione del giudice, determinandone la nullità - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, per la sua genericità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)