Sez. 1, Sentenza n. 4981 del 15/11/1977 (Rv. 388597 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il principio fissato dall'art 159 secondo comma cod proc civ, in forza del quale la nullita parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli Atti processuali che siano il risultato di una pluralita di distinte ed autonome attivita. Pertanto, sulla validita della relazione del consulente tecnico d'ufficio non incide l'eventuale nullita di alcune rilevazioni od accertamenti compiuti dal consulente medesimo, per violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del diritto di difesa delle parti, ove tali rilevazioni od accertamenti non abbiano spiegato alcun effetto sul contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali. (Conf 1035/76, mass n 379695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)