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Sez. L, Sentenza n. 5021 del 29/08/1980 (Rv. 408878 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DECRETO PRONUNCIATO PER UN CREDITO DI LAVORO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA - OPPOSIZIONE - FORMA - RICORSO - TEMPESTIVITA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DEPOSITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408878-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DECRETO PRONUNCIATO PER UN CREDITO DI LAVORO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA - OPPOSIZIONE - FORMA - RICORSO - TEMPESTIVITA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DEPOSITO - NECESSITA.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, ai sensi dell'art 645 cod proc civ, secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice che ha emesso il provvedimento, sicche, quando il decreto sia stato pronunciato dal pretore in funzione di giudice del lavoro per un credito relativo ad uno dei rapporti indicati nell'art 409 cod proc civ, l'opposizione e regolata dalle norme sul processo del lavoro contenute negli artt 413 e seguenti stesso codice e, quindi, ai sensi dell'art 414, cod proc civ, va proposta nella Forma del ricorso, con l'ulteriore conseguenza che la tempestivita della opposizione deve essere valutata con riferimento alla data del deposito in cancelleria di detto ricorso. (V 4010/79, mass n 400483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)