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Sez. L, Sentenza n. 4010 del 11/07/1979 (Rv. 400483 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO - PROPOSIZIONE CON CITAZIONE - DEPOSITO NELLA CANCELLERIA - NECESSITA - NOTIFICAZIONE ESEGUITA PRIMA DEL DEPOSITO - INEFFICACIA - COSTITUZIONE DEL CREDITORE DOPO LA NOTIFICAZIONE MA PRIMA DEL DEPOSITO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400483-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE RIGUARDANTE CREDITI DI LAVORO - PROPOSIZIONE CON CITAZIONE - DEPOSITO NELLA CANCELLERIA - NECESSITA - NOTIFICAZIONE ESEGUITA PRIMA DEL DEPOSITO - INEFFICACIA - COSTITUZIONE DEL CREDITORE DOPO LA NOTIFICAZIONE MA PRIMA DEL DEPOSITO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Qualora l'opposizione contro il decreto ingiuntivo pronunciato dal pretore in funzione di giudice del lavoro, per un credito nascente da uno dei rapporti indicati nell'art 409 cod proc civ, sia stata proposta non con ricorso depositato nella cancelleria entro venti giorni dalla notificazione del decreto opposto (ricorso al quale seguono il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e la notificazione, a cura della parte, del ricorso e del decreto con il rispetto del termine minimo per la comparizione dell'intimato), ma con citazione, questa puo tener luogo del ricorso solo dal momento in cui, con il deposito nella cancelleria del giudice adito, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, e dev'essere notificata alla controparte con il decreto di fissazione dell'udienza, non potendo produrre nessun effetto la notificazione eseguita prima del del deposito in cancelleria. Pertanto, ove la notificazione dopo il deposito in cancelleria sia mancata, la Costituzione del creditore opposto, venuto a conoscenza dell'opposizione a seguito della notificazione della citazione compiuta prima del deposito stesso, non ha valore di sanatoria, la quale puo operare quando una notificazione, benche viziata da nullita, sia avvenuta, ma non quando essa sia inesistente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)