Sez. L, Sentenza n. 2496 del 15/04/1985 (Rv. 440334 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - FORMA - RICORSO DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA - CITAZIONE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - FORMA - RICORSO DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA - CITAZIONE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. è regolato dalle norme sul nuovo rito del lavoro e pertanto deve essere proposto nella Forma del ricorso che va preventivamente depositato in cancelleria e, successivamente, insieme al decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, va notificato alla controparte. Conseguentemente qualora l'opposizione sia invece proposta mediante citazione la stessa può valere come ricorso solo a condizione che sia stata depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'opposizione, che prevale anche - in Mancanza della valida instaurazione del rapporto processuale - sull'eccezionale causa di Estinzione del giudizio prevista dall'art. 30 della legge n. 131 del 1983. (V 6021/83, mass n 430826; (V 194/81, mass n 410605; (V 5021/80, mass n 408878).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)