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Sez. L, Sentenza n. 22421 del 03/11/2015 (Rv. 637956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Trasferimento di sede del dipendente - Rifiuto opposto per assistere il genitore invalido - Legittimità - Licenziamento - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente (nella specie, già riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro) al trasferimento di sede lavorativa, motivato per assistere il genitore invalido al cento per cento, è illegittimo, dovendosi assicurare la piena tutela della continuità delle relazioni costitutive della personalità di soggetti deboli, quali i portatori di handicap gravi, nonché la coerenza nella salvaguardia della posizione del lavoratore in considerazione della sua concreta situazione familiare, sicché la mancata ottemperanza alla disposta mobilità è giustificata, quale attuazione di un'eccezione d'inadempimento, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità fino a contrario accertamento in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 2 com. 4, Legge 03/03/2009 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)