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Sez. L, Sentenza n. 10338 del 03/05/2013 (Rv. 626382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Lavoratore portatore di handicap - Necessità del suo consenso al trasferimento - Presupposto - Gravità della disabilità - Necessità anche in caso di collocamento obbligatorio.
Stato
decisa il 2013-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Pur quando il lavoratore sia stato avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, il suo diritto - quale portatore di handicap - a non essere trasferito presso altra sede lavorativa, se non con il proprio consenso, resta subordinato, secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 33, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla gravità della disabilità, il cui accertamento è demandato ad apposita Commissione istituita presso la competente Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)