Sez. L, Sentenza n. 4232 del 20/09/1978 (Rv. 393861 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - IRREVERSIBILITA DELLO STATO MORBOSO - DISTINZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - IRREVERSIBILITA DELLO STATO MORBOSO - DISTINZIONE.*
In materia di pensione di invalidita il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno non deve essere confuso con il concetto di irreversibilita dello stato morboso invalidante: pertanto, il requisito della permanenza in parola sussiste tutte le volte che la condizione di invalidita sia riferibile ad un'infermita di durata incerta e indeterminata e, comunque, non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilita di un miglioramento o di una guarigione dell'infermita stessa a seguito di successive cure medico-chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)