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Sez. L, Sentenza n. 4781 del 15/09/1979 (Rv. 401370 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - IRREVERSIBILITA DELLO STATO MORBOSO - DISTINZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GENERICA REVERSIBILITA DELLE INFERMITA ACCERTATE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401370-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - IRREVERSIBILITA DELLO STATO MORBOSO - DISTINZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GENERICA REVERSIBILITA DELLE INFERMITA ACCERTATE - INSUFFICIENZA.*

Ai fini del riconoscimento della pensione di invalidita, il requisito della permanenza della riduzione della capacita di guadagno non presuppone la definitivita ed immutabilita dello stato morboso invalidante, in quanto anche un'infermita emendabile e guaribile puo dar luogo ad invalidita pensionabile, qualora risulti di durata incerta ed indeterminata e comunque non breve. Pertanto, al fine di escludere l'indicato requisito, il giudice del merito non puo limitarsi ad affermare la generica reversibilita delle infermita accertate, ma deve indagare sul tempo occorrente per il miglioramento o la guarigione delle infermita stesse. (Conf 4232/78, mass n 393861).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)