Sez. 1, Sentenza n. 8932 del 12/04/2013 (Rv. 625942 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Termine di cui all'art. 10 legge fall. - Inosservanza - Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento - Rilevabilità "ex officio" del giudice del reclamo - Possibilità - Prospettazione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
L'inosservanza del termine previsto dall'art. 10 legge fall. comporta la nullità, rilevabile anche di ufficio dal giudice del reclamo, della sentenza dichiarativa di fallimento. Ne consegue che la relativa questione, non implicando ulteriori accertamenti in fatto, può essere dedotta, anche per la prima volta, direttamente in cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)