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Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 25/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100113 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CARATTERI DI ABITUALITA - NON E NECESSARIO - PERCEZIONE DI UTILITA NON RICHIESTA O DI COMPENSI SPROPORZIONATI ALLE PRESTAZIONI OFFERTE ALLA PROSTITUTA - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1965-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100113-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CARATTERI DI ABITUALITA - NON E NECESSARIO - PERCEZIONE DI UTILITA NON RICHIESTA O DI COMPENSI SPROPORZIONATI ALLE PRESTAZIONI OFFERTE ALLA PROSTITUTA - CONFIGURABILITA DEL REATO.*

Il reato di sfruttamento della prostituzione previsto dall'art 3 n 8 legge 20 febbraio 1958, n 75, diversamente dalla previsione dell'abrogato art 534 cod pen, non ha carattere di reato necessariamente abituale, essendo punibile anche un singolo atto di sfruttamento quando si enuclea in una qualsiasi Forma di partecipazione ai guadagni che la donna si procura facendo commercio del proprio corpo e si esplica, sotto il profilo soggettivo, con la volonta cosciente e libera di ricevere denaro o altra utilita con la consapevolezza della loro provenienza dai guadagni dell'altrui prostituzione. E altresi indifferente, per la realizzazione della figura criminosa, che l'indebito profitto da parte dello sfruttatore sia o non conseguenza di una sua richiesta, essendo sufficiente ch'egli abbia semplicemente accettato, con la consapevolezza di cui sopra, cio che gli viene anche spontaneamente dato dalla donna dei guadagni ricavati dalla sua illecita attivita. Ne la configurabilita del reato resta esclusa dal fatto che il soggetto attivo abbia prestato servizio alla prostituta, quando il lucro conseguito dal soggetto stesso sia talmente sproporzionato rispetto alle prestazioni da lui fornite da non potere essere considerato come compenso.*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)