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Sez. 1, Sentenza n. 5146 del 27/11/1989 (Rv. 464355 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL CREDITO RISARCITORIO - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL CREDITO TRASFERITO.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464355-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL CREDITO RISARCITORIO - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL CREDITO TRASFERITO.*

La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 cod. civ., integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore da notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro. Pertanto, con riguardo alla prescrizione, si deve ritenere che l'inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, può essere fatta valere dal terzo responsabile nei confronti dello assicuratore, in surrogazione quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all'Esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi trasferita in capo all'assicuratore la titolarità del credito prima della maturazione della prescrizione, e valendo inoltre la menzionata comunicazione quale atto interruttivo, l'Estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell'assicuratore medesimo. (V 4473/85, mass n 441934; (V 4675/84, mass n 436582; (V 3513/82, mass n 421491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)