Sez. 3, Sentenza n. 4675 del 22/08/1984 (Rv. 436582 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ AL PROPRIO ASSICURATO - POSIZIONE RISPETTIVA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE E DELL'ASSICURATO - DIRITTI DELLO ASSICURATO VERSO IL DANNEGGIANTE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI POSTI IN ESSERE DALL'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ AL PROPRIO ASSICURATO - POSIZIONE RISPETTIVA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE E DELL'ASSICURATO - DIRITTI DELLO ASSICURATO VERSO IL DANNEGGIANTE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI POSTI IN ESSERE DALL'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
Quando a seguito del pagamento dell'indennità al proprio assicurato, divenga operativa la surrogazione (ex art. 1916 cod. civ.) dell'assicuratore, questi subentra nei diritti del primo - che non è più legittimato ad agire per il recupero delle somme che costituiscono oggetto del diritto di rivalsa dell'assicuratore - con la conseguenza che da tale momento gli unici validi Atti interruttivi della prescrizione di tali diritti sono quelli posti in essere dall'assicuratore come titolare del diritto al recupero di quanto erogato a titolo di indennità, senza che a tal fine possano assumere rilievo gli Atti compiuti dal danneggiato-assicurato. (V 1349/64, mass n 301917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)