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Sez. 3, Sentenza n. 1246 del 03/05/1974 (Rv. 369301 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369301-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dando prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Tale apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita ove risulti correttamente motivato ed esente da vizi di ordine logico-giuridico. (Conf 2177'72, mass n 359440).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)