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Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 05/04/1977 (Rv. 384998 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - NECESSITA - CONDIZIONI - INNOVAZIONI IMPORTANTI - SPESE - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MANCANZA DI SPESE PER I CONDOMINI - FACOLTA DEL CONDOMINO - ESTENSIONE E LIMITI - IMPIANTO DI ASCENSORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384998-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - NECESSITA - CONDIZIONI - INNOVAZIONI IMPORTANTI - SPESE - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MANCANZA DI SPESE PER I CONDOMINI - FACOLTA DEL CONDOMINO - ESTENSIONE E LIMITI - IMPIANTO DI ASCENSORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 1120 cod civ, nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l'approvazione di innovazioni che comportino per tutti i condomini delle spese, ripartite su base millesimale. Ove non si faccia questione di spese, torna applicabile la norma generale dell'art 1102 cod civ - che contempla anche le innovazioni - secondo cui ciascun partecipante puo servirsi della cosa comune, purche non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ed, a tal fine, puo apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune, come (nel caso di specie) applicare nella tromba delle scale dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione di tutti i condomini. (V 2965/75, mass nn 376679 e 376676; (V 156/72, mass n 355905).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)