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Sez. 2, Sentenza n. 2696 del 09/07/1975 (Rv. 376679 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE - INNOVAZIONI VIETATE E NON VIETATE - NOZIONI - INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE - A CURA E SPESE DI ALCUNI CONDOMINI SOLTANTO - SOPPRESSIONE DELLA TROMBA DELLE SCALE E DELL'ANDITO CORRISPONDENTE - CONSEGUENTE DANNO DEGLI ALTRI CONDOMINI - POSSIBILITA DI QUESTI DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMUNIONE DEL NUOVO IMPIANTO - COMPENSAZIONE - LEGITTIMITA DELLA PREDETTA SOPPRESSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376679-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE - INNOVAZIONI VIETATE E NON VIETATE - NOZIONI - INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE - A CURA E SPESE DI ALCUNI CONDOMINI SOLTANTO - SOPPRESSIONE DELLA TROMBA DELLE SCALE E DELL'ANDITO CORRISPONDENTE - CONSEGUENTE DANNO DEGLI ALTRI CONDOMINI - POSSIBILITA DI QUESTI DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMUNIONE DEL NUOVO IMPIANTO - COMPENSAZIONE - LEGITTIMITA DELLA PREDETTA SOPPRESSIONE.*

Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimita dei condomini, soltanto quello che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facolta di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facolta di godimento per tutti i condomini, a meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio. Pertanto, qualora, al posto della tromba delle scale e dell'andito corrispondente a pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a cura e spese di alcuni condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di dette parti comuni dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con la norma del secondo comma dell'art 1120 cod civ perche, se pur resta eliminata la possibilita di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti e salvaguardata dalla possibilita di entrare a far parte della comunione del nuovo impianto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)