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Sez. 2, Sentenza n. 5220 del 13/11/1978 (Rv. 394979 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - NECESSITA - CONDIZIONI - INNOVAZIONI IMPORTANTI SPESE - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MANCANZA DI SPESE PER TUTTI I CONDOMINI - FACOLTA DEL SINGOLO CONDOMINO EX ART 1102 COD CIV.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394979-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - CONSENSO (FORMA E NECESSITA) - NECESSITA - CONDIZIONI - INNOVAZIONI IMPORTANTI SPESE - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MANCANZA DI SPESE PER TUTTI I CONDOMINI - FACOLTA DEL SINGOLO CONDOMINO EX ART 1102 COD CIV.*

La norma di cui all'art 1120 cod civ, nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportino, per tutti i condomini, oneri di spesa; ma, ove la ripartizione di tale Onere non debba farsi, opera, in tutta la sua estensione, il principio generale di cui all'art 1102 cod civ in forza del quale ciascun partecipante puo servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, puo apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. (Conf 1300/77, mass n 384998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)