diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6057 del 15/10/1986 (Rv. 448377 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - ONERE DELL'APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448377-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - ONERE DELL'APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE - TERMINI.*

Nel rito del lavoro, a differenza di quanto è prescritto per la domanda riconvenzionale in primo grado, in relazione alla quale lo art. 418 cod. proc. civ. manda alla cancelleria del pretore di provvedere alla notificazione, all'attore ricorrente, della memoria di Costituzione del convenuto che propone siffatta domanda, nel giudizio d'appello l'Onere della notificazione dell'appello incidentale è - secondo il disposto dell'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. - posto, a pena di decadenza, a carico dello appellante incidentale, il quale vi deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del proprio atto di impugnazione. (V 303/83, mass n 425114; (V 2795/82, mass n 420664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)