Sez. 5 - , Sentenza n. 12114 del 05/03/2021 Cc. (dep. 30/03/2021) Rv. 280659 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Perdita di efficacia – Rinnovazione della misura – Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In tema di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, ai fini della rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, è necessario che il tribunale verifichi, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 com. 3, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)