Sez. 1, Sentenza n. 28002 del 16/03/2016 Cc. (dep. 06/07/2016) Rv. 267662 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Mancata decisione sulla richiesta di riesame da parte del Tribunale entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti - Perdita di efficacia della misura - Possibilità di rinnovazione della stessa ex art. 309 comma decimo cod. proc. pen. - Presupposti - Eccezionali esigenze cautelari - Individuazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Le eccezionali esigenze cautelari, che consentono nelle ipotesi previste dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., di rinnovare la misura cautelare, non richiedono un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi sopravvenuti; tuttavia, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, identificandosi piuttosto in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. (Fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi, nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato, che si era procurato una pistola e aveva ucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui era già sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)