Sez. 6, Sentenza n. 8515 del 04/11/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 269540 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura per motivi formali - Reiterazione - Ammissibilità - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che - ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte. (In motivazione, la Corte ha osservato che il grado di intensità cautelare preteso dalla disposizione citata deve ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle "ordinarie" esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nelle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che fondano, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.P.R. 309/1990, l'esclusiva necessità della custodia in carcere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)