Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 10/03/1979 (Rv. 397851 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - LOCATORE DI PIU APPARTAMENTI - CONCESSIONE IN LOCAZIONE A TERZI DI UNO DEGLI ALLOGGI IN ASSENZA DELLA SITUAZIONE DI NECESSITA SUCCESSIVAMENTE MANIFESTATASI - PREORDINAZIONE DOLOSA DELLA SITUAZIONE STESSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MATRIMONIO DEL FIGLIO DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - LOCATORE DI PIU APPARTAMENTI - CONCESSIONE IN LOCAZIONE A TERZI DI UNO DEGLI ALLOGGI IN ASSENZA DELLA SITUAZIONE DI NECESSITA SUCCESSIVAMENTE MANIFESTATASI - PREORDINAZIONE DOLOSA DELLA SITUAZIONE STESSA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI MATRIMONIO DEL FIGLIO DEL LOCATORE.*
In tema di cessazione della proroga legale dei contratti di locazione, allorche il locatore non versi ancora nello stato di necessita di destinare l'immobile locato ad abitazione propria o dei propri figli o dei propri genitori, o questo non venga avvertito, non e indicativa di preordinazione dolosa la circostanza che egli abbia disposto, locandolo a terzi, di altro alloggio, frattanto resosi libero. (fattispecie in cui la locatrice aveva locato a terzi, anziche destinare ad abitazione del figlio dopo che questi aveva contratto matrimonio, altro alloggio resosi libero, mentre le condizioni di pessima abitabilita e di eccessiva umidita dell'appartamento ove il figlio abitava si erano rivelate soltanto in un momento successivo sino a farsi intollerabili in vista della nascita del primo figlio).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)