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Sez. 1, Sentenza n. 3900 del 19/06/1980 (Rv. 407785 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA COSA CONIUGALE - CRITERI - AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - CRITERIO MERAMENTE PREFERENZIALE.*
Stato
decisa il 1980-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407785-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA COSA CONIUGALE - CRITERI - AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - CRITERIO MERAMENTE PREFERENZIALE.*

La disposizione contenuta nell'art 155, comma quarto, cod civ (nel nuovo testo introdotto con l'art 36 della legge 19 maggio 1975, n 151), secondo cui l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, detta soltanto un criterio preferenziale secondo il quale, nell'assegnazione della casa coniugale deve prescindersi dalla addebitabilita della separazione, ma non esclude che il giudice, nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali - al di fuori di un accordo tra le parti e sempre che non vi siano ostacoli di fatto o difficolta giuridiche - possa attribuire al coniuge non proprietario la casa coniugale ispirandosi a criteri diversi, come, ad esempio, favorendo il coniuge economicamente piu debole (cui non sia stata addebitata la separazione), che non sia affidatario perche privo di figli o per avere gli stessi raggiunto l'eta maggiore, a nulla rilevando che la separazione sia stata pronunciata senza addebito o con addebito all'altro coniuge. (contra 6037/78, mass n 397851; (contra 4163/77, mass n 387811; (contra 692/76, mass n 379336; (contra 1239/75, mass n 374703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)