diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3934 del 23/06/1980 (Rv. 407827 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN VIA PREFERENZIALE - POTERE DI NON ASSEGNARE LA CASA FAMILIARE O DI LIMITARLA ALLA PARTE OCCORRENTE AI BISOGNI DELLE PERSONE CONVIVENTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407827-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN VIA PREFERENZIALE - POTERE DI NON ASSEGNARE LA CASA FAMILIARE O DI LIMITARLA ALLA PARTE OCCORRENTE AI BISOGNI DELLE PERSONE CONVIVENTI - SUSSISTENZA.*

L'art 155 cod civ - secondo le modifiche apportate dall'art 36 della legge 19 maggio 1975, n 151 - ha accentuato e accresciuto i poteri discrezionali del giudice della separazione e, nel regolare con disposizione innovativa l'assegnazione della casa familiare 'di preferenzĂ  al coniuge cui sono affidati i figli, ha posto non una regola assoluta e inderogabile, ma una norma direttiva, rimettendone al giudice stesso l'applicazione discrezionale. Ne consegue che il giudice, non solo ha il potere di non effettuare quell'assegnazione, ove non necessaria o, comunque, non opportuna, ma anche quello di limitarla alla parte occorrente ai bisogni delle persone conviventi della famiglia, in analogia alla definizione del diritto di abitazione di cui all'art 1022 cod civ, ancorche di diversa natura (reale) e origine (negoziale). (contra 6037/78, mass n 397851; (contra 4163/77, mass n 387811; (contra 692/76, mass n 379336; (contra 1239/75, mass n 374703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)