diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11154 del 12/03/2002 Cc. (dep. 18/03/2002) Rv. 221136 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Disposizioni generali in tema di esigenze cautelari e criteri di scelta delle misure - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221136-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)