Sez. 5, Ordinanza n. 5457 del 28/11/1997 Cc. (dep. 19/01/1998) Rv. 209877 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO | Misure coercitive - Arresti domiciliari - Concedibilità - Limiti - Differente normativa straniera o convenzionale - Non ha rilevanza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO
Nella valutazione del pericolo di fuga secondo l'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. occorre avere riguardo ad atteggiamenti propri del soggetto di cui si teme la fuga e non già alla normativa in materia di libertà personale esistente in uno Stato estero ed alle convenzioni internazionali.(In motivazione la Corte ha precisato che affermare che non si possono concedere gli arresti domiciliari ad una imputata in custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione perché in tal caso l'autorità giudiziaria straniera ne disporrebbe la liberazione, significa stravolgere la "ratio" della esigenza cautelare, condizionando una valutazione di fatto sulla personalità dell' indagata ad un meccanismo normativo-convenzionale del tutto estraneo alla sfera della persona sottoposta a misura restrittiva, privando il giudice italiano di quella facoltà di scelta discrezionale che il nostro ordinamento gli attribuisce solo per una manchevolezza di coordinamento delle due normative nazionali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 722 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)