Sez. F, Sentenza n. 32770 del 13/08/2012 Cc. (dep. 14/08/2012) Rv. 253005 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Disposizioni generali in tema di esigenze cautelari e criteri di scelta delle misure - Applicabilità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, ivi compresa la personalità dell'estradando.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)