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Sez. F, Sentenza n. 32770 del 13/08/2012 Cc. (dep. 14/08/2012) Rv. 253005 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Disposizioni generali in tema di esigenze cautelari e criteri di scelta delle misure - Applicabilità.
Stato
decisa il 2012-08-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253005-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, ivi compresa la personalità dell'estradando.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)