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Sez. 2, Sentenza n. 28765 del 13/06/2001 Cc. (dep. 10/07/2001) Rv. 220330 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condizioni e preclusioni per taluni delitti - Applicabilità anche alle ipotesi di delitto tentato - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220330-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, deve escludersi che il più rigoroso regime introdotto dall'art. 4- bis della legge 25 luglio 1975, n. 354 per la loro concessione con riferimento a taluni gravi reati, individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici del codice penale o delle leggi speciali che li contemplano, sia applicabile anche alle ipotesi di tentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/06/1992 num. 306 art. 15 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)