Sez. 5 - , Sentenza n. 6505 del 16/03/2018 (Rv. 649763 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Valutazione complessiva di negozi collegati - Necessità - Conseguenze - Finanziamento con possibilità di recesso "ad nutum" - Agevolazione tributaria per le operazioni bancarie a medio e lungo termine - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, devono essere esclusi i benefici contemplati dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento bancario aventi durata minima di diciotto mesi qualora, all'esito della riqualificazione, ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 205 del 2017), di più atti separatamente presentati per la registrazione, emerga, nel complesso, l'assunzione di un vincolo negoziale suscettibile "ad initio" di avere una durata inferiore, in ragione della previsione di una clausola di recesso "ad nutum" in favore dell'istituto di credito.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)