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Sez. 5, Sentenza n. 12928 del 24/05/2013 (Rv. 626836 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Finanziamento a medio e lungo termine ex art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 - Condizioni - Termine di durata contrattuale almeno pari a diciotto mesi - Necessità - Facoltà di risoluzione anticipata del rapporto da parte del soggetto finanziatore - Incompatibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626836-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio e ai fini dell'applicabilità, ai sensi degli artt. 15 e 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, la durata del vincolo contrattuale, fissata "in più di diciotto mesi" dall'ultimo comma dell'art. 15, ricorre soltanto se l'assunzione del vincolo dell'operazione di finanziamento - desunta dal complesso di tutte le clausole contrattuali - superi di almeno un giorno detto periodo; pertanto, il beneficio non è applicabile alla convenzione che, come nella specie, pur prevedendo un finanziamento superiore a diciotto mesi, consenta all'azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)