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Sez. 3, Sentenza n. 194 del 09/01/2002 (Rv. 551457 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Formalità relative - Inosservanza - Nullità rilevabili d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Onere di denuncia a carico della parte interessata - Termini - Deducibilità della nullità in sede di impugnazione - Esclusione anche nei confronti del contumace.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551457-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE

Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi. La conseguenza è che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)