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Sez. 2, Sentenza n. 9925 del 28/04/2006 (Rv. 588972 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Limiti posti dagli artt. 2721 e segg. cod. civ - Inosservanza - Nullità rilevabile d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Onere di denunzia tempestiva della parte interessata - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588972-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE

Le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ. all'ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica; pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)