Sez. L, Sentenza n. 1532 del 27/02/1990 (Rv. 465586 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - TRASFORMAZIONI IN LAVORO ORDINARIO E DEL RELATIVO COMPENSO IN RETRIBUZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - LIMITI - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - TRASFORMAZIONI IN LAVORO ORDINARIO E DEL RELATIVO COMPENSO IN RETRIBUZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - LIMITI - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria ed il relativo compenso in retribuzione ordinaria o normale computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, a tal fine occorrendo, data la Mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, una volontà delle parti - da accertare con particolare rigore e nel rispetto dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. - relativa alla modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, ai sensi dei contratti collettivi per gli autoferrotranvieri del 1976, del 1980 e del 1982, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini del trattamento economico per ferie, riposi compensativi e mensilità aggiuntive, alla stregua, in particolare, dell'apodittico rilievo del carattere meramente esemplificativo delle componenti della normale retribuzione positivamente indicate nell'art. 6 del contratto del 1976 e del carattere invece tassativo della elencazione, da parte dello stesso articolo, delle voci escluse da tale retribuzione). (Conf 3887/89, mass n 463737; (Conf 3415/89, mass n 463435; (Conf 2731/89, mass n 463003; (Conf 765/89, mass n 461793; (Conf 6838/88, mass n 461119; (Conf 5289/88, mass n 459957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)