Sez. 3, Sentenza n. 9511 del 20/04/2007 (Rv. 598225 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Natura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Caratteri - Possibilità di prestazione di garanzia ipotecaria - Rilevanza.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la ricorrenza di un mutuo si scopo con riferimento a contratto di mutuo fondiario cui era intervenuto un terzo datore di ipoteca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)