Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 26/03/2012 (Rv. 621970 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Natura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Mancata destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili - Irrilevanza.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)