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Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 26/03/2012 (Rv. 621970 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario - Mutuo di scopo - Natura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Mancata destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621970-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)