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Sez. 1, Sentenza n. 1891 del 07/12/1981 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154472 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA TERMINI - RIPRISTINO DELLO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - ECCEZIONALITÀ DEL POTERE.*
Stato
decisa il 1981-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154472-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER DECORRENZA TERMINI - RIPRISTINO DELLO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - ECCEZIONALITÀ DEL POTERE.*

Con la facoltà riconosciuta al giudice istruttore di disporre, con l'ordinanza di rinvio a giudizio ed entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, il legislatore ha introdotto un nuovo potere di coercizione personale, configurandolo come eccezionale rispetto al generale divieto, ribadito anche nell'attuale testo normativo, di emettere nuovo mandato di cattura per il medesimo fatto contro l'imputato già scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva. (Conf mass n 136927).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)