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Sez. 1, Ordinanza n. 951 del 17/05/1976 Cc. (dep. 28/06/1976) Rv. 136927 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - DECORSO DEI TERMINI - NUOVO MANDATO DI CATTURA - POTERE COERCITIVO ECCEZIONALE - PROVVEDIMENTO 'FERMO LO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVÀ EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANCATO ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136927-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - DECORSO DEI TERMINI - NUOVO MANDATO DI CATTURA - POTERE COERCITIVO ECCEZIONALE - PROVVEDIMENTO 'FERMO LO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVÀ EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANCATO ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE - ILLEGITTIMITA.*

L'art 272, comma decimo, cod proc pen, nella sua attuale formulazione, ha bensi introdotto un nuovo potere di coercizione, ma lo ha configurato come eccezionale rispetto al generale divieto, ribadito anche nell'attuale testo normativo di emettere nuovo mandato di cattura per il medesimo fatto contro l'imputato gia scarcerato o che doveva esserlo; e lo ha altresi configurato con caratteristiche proprie ed autonome trattandosi in ogni caso di un potere discrezionale, il cui Esercizio va quindi correlato - anche quando il titolo del reato preveda l'obbligatorieta della cattura - ai criteri generali ex art 254 cod proc pen, in materia di cattura facoltativa. Perche il nuovo titolo possa collegarsi al potere coercitivo eccezionale di cui alla norma in esame e considerarsi sua legittima esplicazione, sara conseguentemente necessaria, oltre all'esplicito richiamo all'art 272, comma decimo cod proc pen, l'enunciazione specifica delle ragioni per le quali, nonostante la gia avvenuta perenzione del termine, si e ritenuto tuttavia, nel consapevole Esercizio del suddetto potere, di dover ripristinare lo stato di custodia. Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice abbia omesso ogni considerazione in ordine al termine gia scaduto, agendo anzi nell'erroneo presupposto della persistente validita del titolo anteriore, la statuizione contenuta nell'ordinanza di rinvio a giudizio 'fermo restando l'attuale stato di custodia preventivà deve ritenersi illegittima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10, Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 11, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)