Sez. 3, Sentenza n. 228 del 10/01/1995 (Rv. 489597 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Sua differenza dal vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - Fattispecie - Attribuzione della qualità di coltivatore diretto a persona che dirige l'impresa agricola - Vizio deducibile - Omessa e insufficiente motivazione - Esclusione - Falsa applicazione di legge - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
La violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto; è, conseguentemente, inammissibile il ricorso (in Cassazione) per omessa o insufficiente motivazione sulla attribuzione della qualità di coltivatore diretto a soggetto che si occupa solo della direzione dell'impresa agricola perché tale qualificazione attiene alla interpretazione della norma giuridica ed alla sua applicazione alla fattispecie accertata ed è solo censurabile, quindi, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)