Sez. L, Sentenza n. 1162 del 16/02/1990 (Rv. 465377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Non è consentito al giudice di legittimità incidere direttamente sull'interpretazione della clausola di un contratto collettivo di diritto comune, ma soltanto rilevare vizi di motivazione o la dedotta violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - nell'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo dei dipendenti del settore carrozze letto e turismo che prevedeva un procedimento arbitrale per la irrogazione della sanzione del licenziamento - aveva ritenuto che la qualificazione di "perentorio" del termine per la convocazione del collegio aveva solo la funzione di contenere i tempi della procedura arbitrale e conseguentemente aveva escluso che l'inosservanza dello stesso comportasse l'Invalidità del provvedimento sanzionatorio adottato dal collegio stesso). (V 3389, mass n 461274; (V 320/89, mass n 461476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)