Sez. 1, Sentenza n. 15324 del 05/07/2006 (Rv. 591263 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Documenti relativi alla infrazione e alla sua contestazione - Deposito da parte dell'amministrazione - Termine di dieci giorni - Inosservanza - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza, né fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)