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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5828 del 24/03/2015 (Rv. 635054 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito documenti da parte dell'amministrazione - Termine ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, applicabile "ratione temporis" - Inosservanza - Mera irregolarità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635054-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)