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Sez. 1, Sentenza n. 21491 del 11/11/2004 (Rv. 578017 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Documenti relativi alla infrazione e alla sua contestazione - Deposito da parte dell'Amministrazione - Termine di dieci giorni - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578017-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, per il deposito da parte dell'Amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione, non ha natura perentoria, onde il deposito dei documenti oltre tale termine non implica alcuna decadenza, mancando nella norma una simile comminatoria, né producendo alcuna decadenza lo stesso mancato deposito di detti documenti nel corso del giudizio, salvo l'accoglimento dell'opposizione nelle ipotesi in cui l'opponente possa dimostrare la fondatezza dei motivi di opposizione solo sulla base di tali documenti, costituendo in tali ipotesi il mancato deposito un elemento presuntivo di giudizio in ordine alla fondatezza del ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)