Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 08/08/1995 (Rv. 493609 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDURA PER IL RILASCIO A SEGUITO DI AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - DATA DELL'ESECUZIONE | Provvedimento relativo - Natura e funzione - Revocabilità e modificabilità dello stesso - Impugnabilità in sede di cognizione dinanzi al giudice superiore - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDURA PER IL RILASCIO A SEGUITO DI AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - DATA DELL'ESECUZIONE
L'art. 56 primo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone) nel prevedere che "col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice... fissa anche la data della esecuzione..." contempla, con il provvedimento di rilascio che attribuisce ad una delle parti il bene della vita (immobile) controverso, su cui si forma il giudicato sostanziale, il contestuale provvedimento di fissazione della data della esecuzione - che il giudice deve pronunciare d'ufficio - che è diretto a regolare l'iter esecutivo ed ha funzione ordinatoria del processo esecutivo che verrà instaurato se e quando il primo provvedimento passerà in giudicato. Tale provvedimento non dà luogo a giudicato né formale né sostanziale, ma può essere sempre revocato o modificato, dopo il passaggio in giudicato del primo provvedimento, in sede esecutiva ad opera del giudice dell'esecuzione, di ufficio o su istanza del soggetto del processo esecutivo (esecutante o esecutato) interessato alla revoca o modifica, sicché il rimedio esperibile contro tale provvedimento ordinatorio è l'istanza di revoca o di modifica rivolta al giudice dell'esecuzione, ma non l'impugnazione in sede cognitiva al giudice superiore, che, se proposta, va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)